Decreto legge 26 aprile 1993 (n. 122) / Decreto Mancino :
Art.3
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini
dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è
punito:
a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in
qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o
etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione
per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
b) con la reclusione da sei
mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o
commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi;
3. È vietata ogni
organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri
scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi
razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza
alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o
dell’assistenza con la reclusioneda sei mesi a quattro anni.
Coloro
che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o
gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei
anni.”.
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